La democrazia deve poter essere determinata anche dai cittadini stessi?

La commissione della Giunta provinciale dice di no.

Rivendichiamo questo diritto davanti al Tribunale di Bolzano

prima udienza in Tribunale

11 marzo 2021, ore 9

Perché riteniamo ingiustificata la dichiarazione di inammissibilità

La materia è referendabile

Non è stata l’intenzione del legislatore con l’ordinamento previsto dallo Statuto di autonomia per le leggi fondamentali sottrarre la materia all’intervento referendario. Questo lo conferma il primo firmatario della legge costituzionale che sta alla base di questo ordinamento. Anche i consiglieri provinciali primi firmatari del disegno di legge, che è diventato la legge 22/2018 sulla democrazia diretta e la partecipazione, non hanno sottratto la materia all’intervento referendario come hanno invece fatto per altre materie.

Superamento della propria competenza

La commissione ha deciso in base all’interpretazione di una sentenza della Corte Costituzionale e ha oltrepassato così la propria competenza. Questo non rientra nemmeno nella competenza di un tribunale, ma solo in quella della Corte Costituzionale.

Garanzia mal interpretata

Giustificare l’esclusione di leggi che devono essere votate almeno con la maggioranza assoluta dal voto referendario propositivo mal interpreta il senso della maggioranza qualificata. Questa riveste per la popolazione una garanzia rispetto a leggi importanti che siano deliberate da una maggioranza rappresentativa.

Una posizione condivisa anche da altri!

1

Parere

4

Pareri di ammissibilità di commissioni in Valle d'Aosta e in Alto Adige

8

Considerzioni di costituzionalisti italiani

Né sulla base dei lavori preparatori della legge costituzionale n. 2 del 2001 (ai quali ho interamente partecipato come componente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella tredicesima legislatura e come primo firmatario della proposta di legge costituzionale n. 168 e abb. in materia), né tanto meno sulla base del dettato del riformato art. 47 dello Statuto di autonomia (novellato dall’art. 4, comma 1, lettera v, della legge costituzionale n. 2 del 2001) si può in alcun modo evincere la esclusione delle materie di cui all’art. 47, comma 2, dello Statuto di autonomia dalla ammissibilità ad essere sottoposte all’iniziativa referendaria di tipo propositivo, introdotta nello Statuto dallo stesso art. 47, così come riformato dall’art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001.

On. Marco Boato

Ex-Senator und Ersteinbringer des Verfassungsgesetzes 2/2001, Grundlage für Art. 47 Autonomiestatut

Photo by Niccolò Caranti CC BY-SA

Una garanzia migliore di quella data da una decisione degli aventi diritto al voto non esiste!

Stephan Lausch

Il coordinatore dell'Iniziativa per più democrazia

Tutta la documentazione allegata

Il ricorso

Il nostro ricorso in forma di “azione popolare” presentato in Tribunale di Bolzano in data 27 nov. 2020

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Pareri delle quattro commissioni

Il parere

Il prof. Mangiameli e il prof. Louvin danno un parere positivo riguardante la costituzionalità delle richieste referendarie

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Considerazioni

Otto esperti costituzionalisti hanno risposto al nostro invito a sostenere l’azione e hanno prospettato un esito positivo.

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Commissione ONU

La Commissione per i diritti umani dell’ONU ha intimato l’Italia di eliminare le limitazioni irragionevoli dell’esercizio dei diritti referendari

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