11 marzo 2021, ore 9
Non è stata l’intenzione del legislatore con l’ordinamento previsto dallo Statuto di autonomia per le leggi fondamentali sottrarre la materia all’intervento referendario. Questo lo conferma il primo firmatario della legge costituzionale che sta alla base di questo ordinamento. Anche i consiglieri provinciali primi firmatari del disegno di legge, che è diventato la legge 22/2018 sulla democrazia diretta e la partecipazione, non hanno sottratto la materia all’intervento referendario come hanno invece fatto per altre materie.
La commissione ha deciso in base all’interpretazione di una sentenza della Corte Costituzionale e ha oltrepassato così la propria competenza. Questo non rientra nemmeno nella competenza di un tribunale, ma solo in quella della Corte Costituzionale.
Giustificare l’esclusione di leggi che devono essere votate almeno con la maggioranza assoluta dal voto referendario propositivo mal interpreta il senso della maggioranza qualificata. Questa riveste per la popolazione una garanzia rispetto a leggi importanti che siano deliberate da una maggioranza rappresentativa.
Parere
Pareri di ammissibilità di commissioni in Valle d'Aosta e in Alto Adige
Considerzioni di costituzionalisti italiani
Né sulla base dei lavori preparatori della legge costituzionale n. 2 del 2001 (ai quali ho interamente partecipato come componente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella tredicesima legislatura e come primo firmatario della proposta di legge costituzionale n. 168 e abb. in materia), né tanto meno sulla base del dettato del riformato art. 47 dello Statuto di autonomia (novellato dall’art. 4, comma 1, lettera v, della legge costituzionale n. 2 del 2001) si può in alcun modo evincere la esclusione delle materie di cui all’art. 47, comma 2, dello Statuto di autonomia dalla ammissibilità ad essere sottoposte all’iniziativa referendaria di tipo propositivo, introdotta nello Statuto dallo stesso art. 47, così come riformato dall’art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001.
On. Marco Boato
Ex-Senator und Ersteinbringer des Verfassungsgesetzes 2/2001, Grundlage für Art. 47 Autonomiestatut
Una garanzia migliore di quella data da una decisione degli aventi diritto al voto non esiste!
Stephan Lausch
Il coordinatore dell'Iniziativa per più democrazia
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