Perché il diritto al referendum vero, quello confermativo?

Nei giorni dopo il varo della nuova legge sulla democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini, in alcuni mezzi di informazione si è fatta la voce grossa sul regolamento previsto nella legge per il referendum nella sua forma vera, conosciuto come confermativo, e contro lo stesso strumento.
Indipendentemente che lo si voglia accettare o meno, il referendum previsto proprio in questa forma è uno dei pilastri portanti della democrazia diretta: il diritto di controllo accanto al diritto d'iniziativa, il freno e l'acceleratore che spettano a noi cittadini in una democrazia integrale, per non cedere con il voto la nostra competenza e la nostra responsabilità e invece condividerle con i rappresentanti eletti.
Il  referendum vero va distinto da quello che di regola conosciamo in Italia, quello abrogativo che funziona come in questo esempio: tre anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge elettorale e dopo che si è già votato secondo le sue regole, essa può essere abrogata (questa l'esperienza fatta!). Il referendum vero e proprio è il diritto di verificare con una votazione prima che entri in vigore se una decisione presa dalla rappresentanza politica viene condivisa a maggioranza dai cittadini o se viene respinta, cioè prima che essa crei una nuova realtà non voluta e si producano anche dei danni.

Solo in questo modo vigono condizioni chiare e veramente democratiche: il Consiglio provinciale vara una legge e 300 cittadini possono dichiarare entro 20 giorni che vorrebbero sapere come la valutano tutti gli aventi diritto al voto. La legge in tal modo non entra automaticamente in vigore ma rimane sospesa per sei mesi, periodo entro il quale devono essere raccolte 13.000 firme affinché si proceda al referendum e che questo venga svolto in data più ravvicinata possibile. O si preferisce la regola che vige in Svizzera, dove tutte le leggi entrano in vigore solo tre mesi dopo la decisione e dove entro questo termine si può raccogliere l'un per cento di firme degli aventi diritto al voto per effettuare il referendum e far decidere la popolazione se la legge debba entrare in vigore?
Il referendum vero e proprio segna l'inizio della democrazia diretta moderna. Il popolo con esso si è conquistato il diritto di veto, il diritto di dire no!

Del tutto nuovo questo diritto non lo è neppure per noi: l'abbiamo potuto esercitare nel febbraio 2014 persino a livello provinciale per respingere una legge provinciale che ancora una volta non avrebbe reso praticabile la democrazia diretta. Così anche a livello nazionale, dove il popolo con questo strumento ha avuto la possibilità di difendersi da una modifica della Costituzione, con la quale sarebbe stata avallata una concentrazione di potere nelle mani di pochi. Ma anche questa nuova legge sulla democrazia diretta - così come lo prevede lo Statuto di Autonomia - non entra automaticamente in vigore, ma solo tre mesi dopo la sua pubblicazione, se prima non saranno state raccolte 8.000 firme per sottoporla al voto referendario e se in questa votazione non viene respinta.

Perché, ci chiediamo, non dovrebbe valere per semplici leggi provinciali quanto vale per le leggi fondamentali? E ancora più spesso sarebbe veramente salutare se questa forma di referendum potesse essere esercitata su delibere della Giunta provinciale. Questo è uno dei prossimi passi da fare!


Di seguito il regolamento del referendum confermativo come lo prevede lo Statuto di Autonomia:

1. (Prima pubblicazione della legge)
(1) La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, sulle leggi provinciali di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
(2) Quando il Consiglio provinciale abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3, dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, il Presidente della Provincia provvede alla sua immediata pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
(3) Il testo della legge è preceduto dall'avvertimento che essa è sottoposta a referendum popolare, qualora entro tre
mesi ne facciano richiesta:
a) sette consiglieri provinciali o un cinquantesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
provinciale, nel caso in cui l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
provinciale;
b) un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale, nel caso in cui l'approvazione
sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

legge provinciale 10/2002

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