L'INCREDIBILE DECISIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RICHIESTA DI REFERENDUM DEI PROMOTORI E DELLE PROMOTRICI
Effettivamente qualcosa sarebbe mancato se la commissione per i procedimenti referendari non avesse respinto anche questa volta la nostra richiesta di referendum, proprio così com'è avvenuto nel 2013, dove con un'argomentazione altrettanto formalistica ha respinto la richiesta di referendum contro la legge 107/11 sulla partecipazione voluta dalla SVP. Il nostro ricorso contro questa decisione è stato poi accolto dal Tribunale di Bolzano.
Il pelo nell'uovo l'hanno trovato: L'autocertificazione dei promotori che attesta l'iscrizione nelle liste elettorali in questo caso non sarebbe lecita.
Fatto sta che il DPR 445/2000* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce in modo chiaro e senza prevedere eccezioni che le autocertificazioni riguardanti il godimento dei diritti civili e politici nonché riguardanti le iscrizioni in albi e liste dell'amministrazione pubblica sono valide (art. 46, f und i). Non solo noi promotori abbiamo agito in base a questa norma, ma anche l'amministrazione del Consiglio provinciale ha predisposto premurosamente gli appositi moduli per l'autocertificazione come alternativa alla dichiarazione emessa dai comuni e li ha consegnati ai promotori da restituire compilati all'atto della firma per la richiesta referendaria.
Inoltre va rilevato che non fa parte del compito della commissione di controllare gli atti della presentazione della richiesta referendaria. Questa è mera operazione amministrativa. Il suo compito viene invece stabilito dall'articolo 5 della legge provinciale 10/2002 e consiste nella verifica della procedibilità al voto referendario con il controllo della regolarità delle firme raccolte.
Sembra incredibile che ora, dopo che 16.500 cittadini hanno sostenuto con la propria firma la richiesta referendaria, la commissione dichiari questa non valida per un motivo altamente formalistico. Questo tanto più che l'amministrazione del Consiglio provinciale, sulla base della legge provinciale 17/1993 che regola i procedimenti amministrativi, con l'art. 5, comma 2 e 3 è tenuta ad accettare l'autocertificazione e a verificare la veridicità di quanto dichiarato, cioè l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune.
L'Iniziativa per più democrazia approfondisce con giuristi la giustificazione adotta per la decisione dalla commissione nonché il contesto giuridico della questione. Il direttivo dell'Iniziativa all'inizio della prossima settimana prenderà una decisione sul da fare. Il referendum si svolgerà in ogni modo e indipendentemente dall'esito di un possibile ricorso visto che anche 14 consiglieri provinciali hanno presentato nella funzione di garanti la richiesta referendaria per la quale è stata decisa la procedibilità.
Le leggi citate
* D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive, Articolo 46 (R), Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici;"
** Legge provinciale del 17 luglio 2002, nr. 10, Norme sul referendum previsto dall'articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
"5. (Esame di procedibilità)
(1) La Commissione per i procedimenti referendari verifica la regolarità delle firme raccolte, anche sommando le
firme di più iniziative referendarie riguardanti la stessa legge, e decide sulla procedibilità del referendum entro 30
giorni dal deposito delle firme oppure da quando ne abbiano fatto richiesta almeno sette consiglieri provinciali."
*** Legge provinciale del 22 ottobre 1993, nr. 17, Disciplina del procedimento amministrativo, art. 5, comma 2 e 3
"(2) Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all'istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.
(3) Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l'amministrazione procedente o un'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare."