Osservazione domanda 8
Col semplice voto di lista (una croce per la lista preferita ed eventualmente preferenze per suoi candidati) i partiti e le liste prendono seggi nell’assemblea (Consiglio comunale, Consiglio provinciale, Parlamento) secondo i voti ottenuti dalle singole liste. Inoltre si possono usare diversi sistemi di calcolo per favorire o sfavorire certe liste nell’assegnazione dei seggi, in base a diversi criteri.
Ma come regolarsi se si potessero votare candidati di liste diverse? Forse queste preferenze dovrebbero contare solo entro la relativa lista d’appartenenza, e i seggi nell’assemblea continuare a essere suddivisi secondo i voti dati alle liste? O piuttosto, non potrebbero i candidati essere per così dire i raccoglitori di voti per la propria lista? In quest’ultimo caso, una lista avrebbe tanti punti quanti candidati ha diritto di presentare: per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 35 seggi = 35 punti. Se l’elettore sceglie una lista, e barra i nomi di alcuni candidati sostituendoli con altrettanti candidati di un’altra o di altre liste, la lista scelta non ottiene 35 punti, ma 35 meno il numero dei candidati sostituiti. Viceversa, ogni lista riceve tanti punti in aggiunta quante sono le preferenze date a suoi candidati da elettori di altre liste.
Qui si tratta della differenza fra voto di lista (la lista ottiene i seggi secondo il numero di croci fatte sul proprio simbolo) e voto alla persona (la lista ottiene i seggi secondo il numero di preferenze ottenute dai propri candidati). Nel primo caso contano soprattutto le posizioni politiche; nel secondo piuttosto la fiducia e le aspettative riposte in certe persone. Nel voto di lista i candidati devono la propria elezione a un partito (o coalizione) e sono obbligati verso di esso; nel voto alla persona, invece, è il partito che deve i seggi ai voti dei propri candidati.